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da qualche tempo continuo a ricevere strane mail provenienti da sedicenti "fattucchiere" che mi promettono denaro e fortuna... dal momento che non sono uno che si interessa di magia e non visito siti che vendono articoli magici o religiosi, non riesco proprio a capire dove questi sedicenti maghi trovino il mio indirizzo. dal momento che bazzico regolarmente siti di casino, bookies e lotto, mi sorge un sospetto...

a voi è mai capitata la stessa cosa?

un'altra cosa vi domando... ma secondo voi tutto questo è legale?

l'art. CP 640 non dovrebbe sancire l'illegalità di questo operato?

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Artifici o raggiri.

Il delitto di truffa rientra nella categoria dei reati a forma vincolata, non ogni attività ingannevole configura questo reato odioso, ma solo quella che caratterizza la presenza di artifici o raggiri richiesti espressamente dalla norma incriminatrice.

L’artificio consiste in un’alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’esistente o dissimulando l’esistente, significa che si riesce a trasfigurare il vero, a camuffare la realtà simulando ciò che non esiste (ricchezza, nome, conoscenze, qualità), sia dissimulando cioè nascondendo ciò che esiste, cioè il vero, cioè la realtà dei fatti così come sono nella realtà (es. stato di insolvenza ecc.).

Il raggiro, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una “menzogna qualificata” corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera. Il raggiro pertanto è un comportamento ingegnoso di parole destinate a convincere, precisamente una menzogna che è fatta di ragionamenti idonei a farla scambiare per verità. Qualunque sia il comportamento del truffatore, il codice richiede una certa astuzia o un sottile accorgimento nel porre in essere l’inganno, aggiungerei la premeditazione. Il reato di truffa può consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una messa in scena fittizzia o in un comportamento idoneo a trarre in inganno la vittima. Pertanto il raggiro è ogni ragionamento menzognero destinato a convincere ed idoneo a far apparire come vera la falsità prospettata.

La truffa contrattuale ricorre quando con artifizi o raggiri, si ottiene la stipulazione di un contratto che l’altra parte non avrebbe mai concluso. Il soggetto tratto in inganno, pur ottenendo un bene che non gli offre alcuna utilità, acquista lo stesso al giusto valore di mercato. Le dichiarazioni menzognere possono costituire raggiro ed integrare l’elemento materiale del delitto di truffa quando sono presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo di cui viene carpita la buona fede. Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuto, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

 

 

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