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Il documento di seguito è stato scritto da un gestore di casinò online per giustificare la propria attività di promozione in Italia e per tranquillizzare i giocatori Italiani: Pareri?

L’Art. 4 della legge n. 401 /1989 costituisce il baluardo normativo a tutela del monopolio statale in ordine a organizzazione ABUSIVA di

- gioco del lotto;

- SCOMMESSE o concorsi pronostici riservati ai Concessionari di Stato.

La sanzione penale viene inoltre prevista per l’ABUSIVA organizzazione di PUBBLICHE SCOMMESSE su “altre competizioni di persone o animali e GIOCHI DI ABILITA’ ”.

La medesima sanzione è altresì comminata per l’organizzazione di lotterie o semplicemente la vendita di biglietti di lotterie, senza l’autorizzazione dei Monopoli di Stato, estendendosi la punibilità anche alle condotte di collaborazione e pubblicità di siffatte operazioni (COMMA 1 DELL’ART. 4 CIT).

Quando si tratta di giochi o concorsi o scommesse GESTITI ex comma 1, inoltre, ne è vietata la pubblicità sotto qualsiasi forma. (COMMA 2), e ne è sanzionata addirittura la PARTECIPAZIONE (COMMA 3).

La pubblicità di giochi scommesse e lotterie da chiunque accettati all’estero è vietata e sanzionata (comma 3 BIS, introdotto dalla legge n. 80 del 14.05.2005).

Va però tenuto presente che:

- la legge n. 401 del 1989 NON si occupa dei giochi da casinò, ma prevede la tutela del MONOPOLIO STATALE sulle attività descritte al comma 1, ovvero quelle che costituiscono OGGETTO di concessione, sanzionando altresì la pubblicità delle similari attività che vengono organizzate all’estero. In tale ambito non esiste la limitazione del divieto ai luoghi pubblici perché la scommessa e il biglietto della lotteria ben possono essere piazzati ovunque, e ovunque si perseguirà anche il cittadino che sul suolo italiano partecipi a tali attività, acquistando biglietti e puntate.

- NON esiste una legge istitutiva del CASINO’ ON LINE DI STATO, in quanto il DIVIETO di gioco d’azzardo (e la rispettiva deroga della casa da gioco autorizzata) è STRUTTURATO sul luogo di esecuzione del gioco.

In definitiva, mentre per scommesse, lotterie, puntate su eventi di giochi di abilità, il cittadino non gode della libertà di partecipare ad attività che non siano “di Stato”, per il gioco d’azzardo esiste la espressa non sanzionabilità delle attività non praticate in luogo pubblico.

In effetti, per quanto riguarda l'attività di gioco d'azzardo in Italia è necessario riferirsi agli art 718-719-721 del codice penale. In particolare l'art. 718 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire quattrocentomila” indica esattamente i luoghi in cui il gioco deve svolgersi affinché la norma possa trovare applicazione. Luogo pubblico è quello in cui l'accesso è libero a tutti o a un numero indeterminato di persone, anche se di proprietà privata, senza che siano poste limitazioni o condizioni per entrarvi, come una piazza o una pubblica via. Luogo aperto al pubblico è quello in cui l'accesso è subordinato alla sussistenza di requisiti di fatto o di diritto, personali o temporali. La menzione dei circoli privati di qualsiasi specie ha lo scopo di colpire le bische private e quei ritrovi non pubblici che “pur non essendo istituiti per lo scopo esclusivo di giocare, ammettono o tollerano il gioco d'azzardo” (Manzini). Il significato del termine, che racchiude i caratteri della privatezza, contrapposti agli elementi identificativi dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è quello di ritrovo di più persone regolato da norme interne di organizzazione, a cui vengono ammesse solo individui determinati. Tali caratteri sono di per sé sufficienti ad escludere qualsiasi rilevanza dei ritrovi familiari anche se abituali. L'individuazione del circolo risiede, dunque, al vincolo associativo (Pioletti, Manzini) che connoti un'abitualità di comportamento.

Il soggetto attivo del reato è colui che “tiene o agevola” il giuoco d'azzardo, senza che sia necessario ricoprire alcuna particolare qualifica personale. Tenere il gioco significa porre in essere tutte le attività di organizzazione, istituzione, dirigenza, vigilanza e amministrazione del gioco stesso, in modo che tali attività risultino in tutto in parte distinte da quelle dei giocatori. Tenere il banco non equivale necessariamente a tenere il gioco, se per tale attività non è previsto un compenso. Di converso non è necessaria la tenuta del banco per l'integrazione della condotta di reato, non essendo richiesta una immediata relazione con i giocatori, bastando l'organizzazione amministrativa e tecnica del gioco, in presenza della quale il banco può essere tenuto dai medesimi giocatori. (PUCCI – FRANZOSO Gli apparecchi da intrattenimento a premio, 2004 Giuffré).

Pertanto l’attuale quadro della giurisprudenza italiana si connota per la resistenza a tali pressioni, attraverso univoche difese dei contenuti precettivi della normativa interna, nel cui ambito

- Si vieta l’esercizio del gioco d’azzardo in luoghi comunque aperti al pubblico (ART. 718 C.P.);

- Si vieta qualsiasi attività, sotto qualsiasi forma, e con qualsiasi mezzo, di gestione e raccolta, anche per intermediazione, di scommesse (ART. 88 TULPS, ART. 4 LEGGE N. 401/89, leggi che non riguardano i casinò online) da parte di soggetti privi di concessione dello Stato Italiano.

In conclusione:

- Il cittadino italiano che acceda ad un casinò on line, residente all'interno della U.E.; dalla propria abitazione privata non commette reato;

- Il soggetto che promuove tale attività sul territorio Italiano non commette altresì reato.

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